Art. 352 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Dispensa su domanda

Articolo 352 - codice civile

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda (353) dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
3) le donne (1);
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Articolo 352 - Codice Civile

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda (353) dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
3) le donne (1);
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Note

(1) Numero abrogato dall’art. 161, L. 19 maggio 1975, n. 151.

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