Art. 335 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione

Articolo 335 - codice civile

Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale (324, 334) può essere riammesso dal tribunale (38 , 51 att.) nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336).

Articolo 335 - Codice Civile

Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale (324, 334) può essere riammesso dal tribunale (38 , 51 att.) nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336).

Istituti giuridici

Novità giuridiche