Art. 324 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Usufrutto legale

Articolo 324 - codice civile

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione (2) (978, 1002).
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli (147, 315).
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (769 ss.) al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione (633, 1353) che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (536 ss.);
4) i beni pervenuti al figlio per eredità (456 ss.), legato (649 ss.) o donazione (769 ss.) e accettati nell’interesse del figlio (321) contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1). Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Articolo 324 - Codice Civile

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione (2) (978, 1002).
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli (147, 315).
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (769 ss.) al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione (633, 1353) che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (536 ss.);
4) i beni pervenuti al figlio per eredità (456 ss.), legato (649 ss.) o donazione (769 ss.) e accettati nell’interesse del figlio (321) contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1). Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Note

(1) La parola: «potestà» è stata sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(2) Le parole: «, fino alla maggiore età o all’emancipazione» sono state inserite dall’art. 48, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

In tema di fallimento di un soggetto minore di età, l’acquisizione alla procedura concorsuale di un bene appartenente al minore, e sul quale veniva esercitato, dal genitore esercente potestà, il diritto di usufrutto ex lege, comporta la automatica estinzione dell’usufrutto stesso, quale effetto della cessazione dell’appartenenza del bene al minore. Cass. civ. sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2257

Gli interessi su capitale del figlio minore, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell’art. 324 c.c. Pertanto, deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età. Cass. civ. sez. I, 8 novembre 1984, n. 5649

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