I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione (2) (978, 1002).
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli (147, 315).
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (769 ss.) al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione (633, 1353) che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (536 ss.);
4) i beni pervenuti al figlio per eredità (456 ss.), legato (649 ss.) o donazione (769 ss.) e accettati nell’interesse del figlio (321) contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1). Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.