Art. 322 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Inosservanza delle disposizioni precedenti

Articolo 322 - codice civile

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (323, 1425, 1441).

Articolo 322 - Codice Civile

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (323, 1425, 1441).

Note

(1) La parola: «potestà» è stata sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 46 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

Il contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio minorenne, impiegando il denaro di questo nell’interesse proprio, in violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai sensi dell’art. 322 cod. civ. decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal compimento della maggiore età. Né è precluso l’accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell’acquirente, in applicazione analogica dell’art. 1432 cod. civ. allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte. Cass. civ. sez. VIIII, 29 maggio 2014, n. 12117

La mancanza di autorizzazione del giudice tutelare per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità ai sensi dell’art. 322 c.c. la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore (che abbia agito in rappresentanza del figlio) o dal figlio medesimo, e non anche dalla controparte del negozio. Cass. civ. sez. II, 23 dicembre 1988, n. 7044

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