Art. 318 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Abbandono della casa del genitore

Articolo 318 - codice civile

Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, (1) non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale (2) né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare (344).

Articolo 318 - Codice Civile

Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, (1) non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale (2) né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare (344).

Note

(1) Le parole: «, sino alla maggiore età o all’emancipazione,» sono state inserite dall’art. 43, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154

(2) La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 43, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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