Nel caso di lontananza, di incapacità (414) o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale (1), questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo (2).