Art. 317 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Impedimento di uno dei genitori

Articolo 317 - codice civile

Nel caso di lontananza, di incapacità (414) o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale (1), questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo (2).

Articolo 317 - Codice Civile

Nel caso di lontananza, di incapacità (414) o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale (1), questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo (2).

Note

(1) La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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