Art. 314 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

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Articolo 314 - codice civile

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblica

Articolo 314 - Codice Civile

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblica

Massime

Il decreto che pronunzia l’adozione di persone di maggiore età (art. 314 c.c.) ha natura costitutiva, produce effetti direttamente incidenti sullo “status” dell’adottato ed è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità soltanto in casi tassativi e specifici (artt. 305-309 c.c.), in conseguenza di fatti sopravvenuti e con efficacia “ex tunc”; pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, i vizi, sia processuali sia sostanziali, che eventualmente lo inficiano e ne determinano la nullità si convertono in motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo previsto dall’ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall’impugnazione comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall’art. 161 c.p.c. non possono essere pidedotti neppure con l’”actio nullitatis”. Cass. civ. sez. I, 19 luglio 2012, n. 12556

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