Art. 306 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Revoca per indegnità dell'adottato

Articolo 306 - codice civile

La revoca dell’adozione (307) può essere pronunziata dal tribunale (35 att.) su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale (18 c.p.) non inferiore nel minimo a tre anni (314).
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti (309, 463, 536).

Articolo 306 - Codice Civile

La revoca dell’adozione (307) può essere pronunziata dal tribunale (35 att.) su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale (18 c.p.) non inferiore nel minimo a tre anni (314).
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti (309, 463, 536).

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