Art. 305 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Revoca dell'adozione

Articolo 305 - codice civile

L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (314; 35 att.).

Articolo 305 - Codice Civile

L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (314; 35 att.).

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