Art. 299 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cognome dell'adottato

Articolo 299 - codice civile

(1) L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio (6).
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma (2).
Se l’adozione è compiuta da coniugi (294 ss.), l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata (297), l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (3).

Articolo 299 - Codice Civile

(1) L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio (6).
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma (2).
Se l’adozione è compiuta da coniugi (294 ss.), l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata (297), l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (3).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c.; 72, primo comma, del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

(2) comma sostituito dall’art. 38 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.

Massime

In ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell’art. 44 lett. b) della L. 4 maggio 1983, n. 184 (nella quale, stante il richiamo contenuto nel successivo art. 55 della stessa legge, trova applicazione l’art. 299 c.c.) l’adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori non assume il solo cognome dell’adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal primo comma del menzionato art. 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l’adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo cui l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine. Cass. civ. sez. I, 29 agosto 1996, n. 7618

Istituti giuridici

Novità giuridiche