Al fine di paralizzare l’eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l’ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l’obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all’estinzione del debito, sicchè l’esito di un simile mezzo di prova sarà l’accertamento della verificazione dell’estinzione del debito stesso. Cass. civ., , sez. I, , 24 settembre 2004 n. 19240
Il creditore di deferire giuramento, a norma dell’art. 2960 c.c., al debitore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva, al fine di far accertare se si sia verificata o meno l’estinzione del debito, è subordinata al concorso delle condizioni previste dall’art. 2959 c.c. per l’opponibilità dell’eccezione medesima; pertanto, qualora risulti che il debitore opponente la prescrizione presuntiva abbia ammesso in giudizio la mancata estinzione dell’obbligazione, legittimamente il giudice revoca il provvedimento di ammissione del giuramento, anche se questo sia stato già prestato. Cass. civ., , sez. II, , 11 giugno 1975, n. 2311