Art. 2957 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Articolo 2957 - codice civile

Il termine della prescrizione decorre (2935) dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione (2958).
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite (324 c.p.c.), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (85 c.p.c.); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione (633 c.p.c.).

Articolo 2957 - Codice Civile

Il termine della prescrizione decorre (2935) dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione (2958).
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite (324 c.p.c.), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (85 c.p.c.); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione (633 c.p.c.).

Massime

La conclusione della prestazione, che l’art. 2957, comma 2, c.c. individua quale “dies a quo” del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; sicché eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, il procedimento esecutivo finalizzato a rendere effettivo il diritto riconosciuto in sede di cognizione rappresentasse una nuova attività).  Cass. civ., sez. , II, , 2 settembre 2019, n. 21943

In materia di onorari di avvocato, posto che la prescrizione, ex art. 2957, comma 2, c.c. decorre dall’esaurimento dell’incarico, qualora sia stato richiesto il pagamento di onorari professionali per prestazioni eseguite fino ad una certa data, questa può essere assunta quale “dies a quo” del termine di prescrizione solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda.  Cass. civ., sez. , II, , 6 agosto 2019, n. 21008

In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione.  Cass. civ., sez. , II, , 14 marzo 2016, n. 4951

La prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l’”ultima prestazione”, ex art. 2957, secondo comma, cod. civ., va individuata con riferimento all’espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura “ad litem”, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.  Cass. civ., sez. , II, , 30 giugno 2015, n. 13401

La prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall’art. 2957 c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo.  Cass. civ., sez. , III, , 11 maggio 2012, n. 7281In tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell’art. 2957 c.c., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l’immediata esigibilità del corrispettivo, senza che abbia alcun rilievo l’apposizione del visto di conformità sulla parcella da parte del competente consiglio dell’ordine, essendo altrimenti riconosciuta al professionista la possibilità di fissare il termine iniziale di decorso della prescrizione in base ad una scelta arbitraria.  Cass. civ., sez. , II, , 26 marzo 2009, n. 7378

Il termine della prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso, ai sensi degli artt. 2957, secondo comma, c.c., decorre dall’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato, e non sulla procura ad litem, il cui fine è solo di consentire la rappresentanza processuale della parte. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d’appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per l’appello al medesimo difensore, perchè ciò implica la prosecuzione dell’affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento.  Cass. civ., sez. , II, , 22 luglio 2004, n. 13774

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