Art. 2954 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prescrizione di sei mesi

Articolo 2954 - codice civile

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano (1783 ss., 2760), e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione (2957, 2959, 2960).

Articolo 2954 - Codice Civile

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano (1783 ss., 2760), e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione (2957, 2959, 2960).

Massime

Per crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento.  Cass. civ., sez. , VI-II, , 14 novembre 2019, n. 29543

Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. c.c. sono, a differenza della prescrizione ordinaria, fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di “avvenuto pagamento”, sicché non dà luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo. (Principio di diritto enunciato nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c., perché nella specie la questione risultava inammissibile in quanto proposta solo nel giudizio di legittimità).  Cass. civ., sez. , I, , 14 giugno 2019, n. 16123

Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta; tuttavia delle stesse si può avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti.  Cass. civ., sez. , VI-III, , 8 maggio 2014, n. 9930

Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall’essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell’eccezione stessa.  Cass. civ., sez. , II, , 1 ottobre 2018, n. 23751

L’eccezione di prescrizione presuntiva e quella di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressione di un’attività difensiva sostanzialmente unitaria, configurando, la prima, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, la seconda, una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto che, ove proposta, non impone al debitore alcun onere di specificazione del tipo legale e di durata, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia”. Per altro verso, se l’invocazione dell’una non è estensibile all’altra, imponendosi una formulazione distinta per ciascuna di esse, cionondimeno, qualora sia formulata genericamente un’eccezione di prescrizione, senza che il tempo per quella estintiva sia decorso, il giudice del merito può esaminare quella presuntiva, malgrado la logica incompatibilità con la prima, desumendone l’implicita proposizione dalla proposizione della difesa in mancanza di maturazione della prescrizione estintiva e dalla comparsa conclusionale, in cui la parte invochi le norme sulla prescrizione presuntiva.  Cass. civ., sez. , II, , 18 gennaio 2017, n. 1203

La prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva sono istituti ontologicamente diversi; da ciò discende che l’espressa invocazione dell’una non è implicitamente estensibile all’altra, ma è necessaria una formulazione distinta per ciascuna di esse.  Cass. civ., sez. , II, , 31 ottobre 2011, n. 22649

La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicchè il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l’esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l’obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l’obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Ne consegue l’onere, per la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione, di specificare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, mentre nell’ambito di quest’ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale e ne indichi la durata, spettando al giudice, in base al principio iuria novit curia identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge.  Cass. civ., sez. , II, , 21 febbraio 2005, n. 3443

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