In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell’art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l’esercizio dei diritti dell’assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l’assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l’assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento. Cass. civ., sez. , II, , 31 gennaio 2019, n. 2971
In materia di assicurazione, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l’infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi. Cass. civ., sez. , III, , 18 settembre 2014, n. 19660
Premesso che la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché – con specifico riferimento all’assicurazione della responsabilità civile – il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto – in via giudiziale o stragiudiziale – la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario. Cass. civ., sez. , III, , 13 marzo 2013, n. 6296
Nell’assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all’indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, c.c.; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all’infinito. Cass. civ., sez. , III, , 13 marzo 2012, n. 3961
La pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione (nella specie, per incendio verificatosi in un capannone) non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva, perché, in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all’esercizio del diritto, che, a norma dell’art. 2935 c.c., impedisce il decorso della prescrizione. Cass. civ., sez. , III, , 21 ottobre 2010, n. 21601
Quando per norma collettiva il datore di lavoro abbia l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, il termine annuale, inderogabile, di prescrizione dei diritti del lavoratore derivanti dal contratto di assicurazione decorre dalla stipulazione dello stesso, senza che il decorso possa essere escluso né dal mancato avviso al lavoratore (assolvendo, il datore, il suo obbligo con la mera stipulazione e non anche, in difetto di specifica previsione, con la comunicazione della conclusione del contratto ), essendo l’obbligo del datore adempiuto con la stipulazione e non ricorrendo, in difetto di specifica previsione, l’obbligo accessorio di comunicare al lavoratore la conclusione del contratto, né dalla mancata costituzione del collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo applicabile (non sussistendo, in difetto di convergente volontà delle parti contrattuali, un diritto del lavoratore alla costituzione di questo organismo, né un onere datoriale di nominare il relativo componente ). Cass. civ., , sez. lav., , 11 giugno 2008, n. 15497
In tema di assicurazione contro i danni, qualora il rischio assicurato riguardi l’altrui insolvenza, affinché sorga il diritto all’indennizzo ed inizi a decorrere il relativo termine di prescrizione annuale è sufficiente che si manifesti il fatto stesso dell’insolvenza, non valendo a spostare siffatta decorrenza la previsione negoziale che rinvii la liquidazione dell’indennizzo al momento, successivo all’insolvenza, della produzione della documentazione relativa al riconoscimento del credito, potendo le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, elevare detta produzione documentale soltanto a condizione sospensiva del diritto all’indennizzo, così da impedire, in pendenza di tale condizione, il decorso della prescrizione del diritto medesimo. L’accertamento in concreto di una volontà contrattuale nel senso anzidetto è compito del giudice del merito ed è soggetto al sindacato di legittimità per violazione delle norme che presiedono all’interpretazione dei contratti ovvero per vizi di motivazione, restando escluso che esso possa essere censurato in base alla mera prospettazione di una diversa interpretazione del programma contrattuale. Cass. civ., , sez. III, , 3 settembre 2007, n. 18515
In tema d’assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità è di un anno, senza che possa al riguardo assumere rilievo la circostanza che risulti eventualmente proposta domanda d’annullamento dell’espletata perizia contrattuale, non essendo alle parti date di incidere sulla detta disciplina prescrizionale (nemmeno) mediante il collegamento di quest’ultima domanda con quella d’indennizzo. (Omissis). Cass. civ., , sez. III, , 28 gennaio 2005, n. 1754
In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell’art. 2952 c.c. si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base di altro titolo (nella specie, la S.C., in base all’enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto di un’impresa relativo alla rifusione dall’assicurazione delle spese c.d. di salvataggio). Cass. civ., , sez. III, , 26 luglio 2002, n. 11052
Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell’assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell’assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l’ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato. Cass. civ., , sez. III, , 22 giugno 2001, n. 8600
La prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, prevista dall’art. 2952, secondo comma, c.p.c., trova applicazione non solo per quelli espressamente pattuiti nel contratto di assicurazione, ma anche per le voci accessorie degli interessi legali e del maggior danno. Cass. civ., , sez. III, , 2 giugno 2000, n. 7362
In base alle disposizioni di cui all’art. 2742 c.c. ed all’art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, che prevedono la surrogazione dell’indennità assicurativa al veicolo sottratto soggetto ad ipoteca, il vincolo dell’indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennità. Pertanto, l’azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennità soggiace al termine prescrizionale annuale previsto dall’art. 2952 c.c. Cass. civ., , sez. III, , 24 gennaio 2000, n. 754
Il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto stesso. Ne consegue che il diritto che l’assicurato esercita in forza del patto suddetto di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi esclusivi confronti dal danneggiato per la somma eccedente il massimale di polizza, trovando titolo nel contratto assicurativo, è assoggettato alla prescrizione annuale di cui all’art. 2952, comma 2, c.c., che inizia a decorrere dal giorno in cui l’assicurato ha ricevuto dall’assicuratore la notizia della sentenza che ha reso liquido ed esigibile il credito del danneggiato e non al più lungo termine previsto dall’art. 2947 c.c. per il credito risarcitorio derivante da fatto illecito. Cass. civ., , sez. III, , 17 novembre 1994, n. 9744
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché ca partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell’ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell’art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall’art. 2952 c.c.. Cass. civ., sez. , III, , 26 ottobre 2017, n. 25430
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, il termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. (nella specie, annuale “ratione temporis”) del diritto dell’assicurato di essere manlevato dalla società assicuratrice in caso di condanna nel giudizio civile, qualora quest’ultimo sia stato instaurato dal danneggiato successivamente alla revoca della propria costituzione di parte civile nel processo penale contro l’assicurato, decorre, ai sensi dell’art. 2952, comma 3, dal giorno di quella costituzione in sede penale, a nulla rilevando la revoca della stessa, che non può, in assenza di adeguata prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria. Cass. civ., sez. , III, , 4 agosto 2017, n. 19517
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell’art. 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, assicurato ai sensi dell’art. 1891 c.c. Cass. civ., sez. , III, , 13 luglio 2011, n. 15376
In tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell’assicurato a percepire l’indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del terzo comma dell’art. 2952 c.c., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso l’azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno del’evento dannoso. Cass. civ., , sez. III, , 9 maggio 2001, n. 6426
Nell’assicurazione sulla responsabilità civile contratta da un datore di lavoro per gli infortuni dei suoi dipendenti, non concreta richiesta di risarcimento idonea, ai sensi dell’art. 2952, comma terzo, c.c., a determinare l’inizio del decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti dell’assicuratore, la nota con la quale l’Inail comunica al datore di lavoro che gli richiederà il rimborso della (non indicata) somma che esso Istituto in futuro sarà obbligato a versare al dipendente infortunato. Cass. civ., , sez. I, , 17 giugno 1996, n. 5560
In tema di assicurazione della responsabilità civile, è idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c., integrando comunicazione dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale, la lettera con la quale l’assicurato, che in precedenza abbia notiziato l’assicuratore di un sinistro, comunichi la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari, con indicazione nell’oggetto del danneggiato (nella specie, gli eredi della persona deceduta a causa del sinistro) nonché della propria responsabilità professionale (nella specie, sanitaria), precisando, altresì, che la comunicazione è fatta “per le competenze del caso”. Cass. civ., sez. , III, , 23 agosto 2018, n. 20975
In materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell’art. 2952, co. 4, c.c., l’avvenuta comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell’assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell’operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell’assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all’esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo. Cass. civ., sez. , VI, , 4 luglio 2018, n. 17543, , C. c. U. [RV64968801]
In tema di assicurazione, l’effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall’art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest’ultimo, o da un terzo, invece che dall’assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l’operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l’esatta determinazione del “quantum” risarcitorio, sempreché l’atto sia univoco nell’esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell’assicurato stesso. Cass. civ., sez. , III, , 18 settembre 2015, n. 18317
In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato. Cass. civ., , sez. III, , 22 agosto 2007, n. 17834
Nell’assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell’assicurato all’assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell’azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall’art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall’assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell’assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. Cass. civ., , sez. III, , 7 gennaio 2004, n. 50
Qualora in un contratto di assicurazione le parti abbiano espressamente convenuto per qualsiasi comunicazione l’uso della raccomandata a mezzo del servizio postale, sono inefficaci, e, quindi, non sono idonei ad interrompere la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa a favore dell’assicurato, le comunicazioni inviate da quest’ultimo all’assicuratore in forma diversa. Cass. civ., , sez. III, , 26 marzo 2001, n. 4350
Nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione inerente ai diritti dell’assicurato iniziati per effetto della comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell’assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato. Cass. civ., , sez. III, , 23 novembre 2000, n. 15149
Qualora il corso della prescrizione sia stato sospeso dalla richiesta stragiudiziale all’assicuratore ai sensi dell’art. 2952 n. 4 c.c., anche se effettuata dallo stesso danneggiato, non è necessaria una nuova comunicazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale, restando la prescrizione sospesa fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del danneggiato non sia prescritto. Cass. civ., , sez. III, , 23 novembre 2000, n. 15149
Si prescrive in un anno, a norma dell’articolo 2952 c.c., e non nel diverso termine di cui all’articolo 2947 c.c., ed inizia a decorrere dalla data di pagamento, il diritto alla rivalsa che ai sensi dell’articolo 18, secondo comma, ult. periodo, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 – “ratione temporis” applicabile (come nella specie) – è riconosciuto all’assicuratore nei confronti dell’assicurato a seguito dell’azione di danni esperita nei propri confronti dal danneggiato per sinistro stradale. Cass. civ., , sez. III, , 19 dicembre 2008, n. 29883
La prescrizione annuale del diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per il danno risarcito al terzo, ove, per contratto, non operi la garanzia assicurativa, inizia a decorrere, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, per ciascun pagamento dalla data in cui lo stesso è stato effettuato. Cass. civ., , sez. III, , 17 maggio 2001, n. 6769
La clausola di rinuncia dell’assicuratore della cosa trasportata per conto di chi spetta alla rivalsa nei confronti del vettore, per l’indennizzo all’avente diritto, non configura un’assicurazione della responsabilità civile di questi, ma è soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece richiesto dall’assicuratore di manlevarlo e pertanto, se egli agisce per ottenere da quest’ultimo il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato o a colui che ad esso si è surrogato, la prescrizione non decorre né è sospesa ai sensi dell’art. 2952 c.c., rispettivamente commi terzo e quarto, poiché questa norma è applicabile al diverso istituto dell’assicurazione per la responsabilità civile. Cass. civ., , sez. III, , 24 marzo 1999, n. 2789
In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell’evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l’assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso. Cass. civ., sez. , III, , 15 luglio 2016, n. 14420
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’Inail nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. cost. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso – necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite – non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l’Inail titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l’azione – che è di prescrizione quando vi è stato l’accertamento giudiziale in sede penale ed è, invece, di decadenza quando tale accertamento è mancato in detta sede – non decorre più necessariamente (come accadeva nel quadro normativo antecedente alle citate pronunce della Corte costituzionale) dalla sentenza penale sul fatto-reato da cui è derivato l’infortunio, ma decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l’Istituto ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Cass. civ., , sez. lav., , 18 agosto 2000, n. 10950
Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di prescrizione (di tre anni e centocinquanta giorni) del diritto alla rendita per inabilità permanente decorre dal momento stesso del verificarsi dell’infortunio, quando per la natura e gravità dei postumi, la loro esistenza e la loro incidenza sulla capacità lavorativa sono immediatamente e chiaramente percepibili dal lavoratore. (omissis). Cass. civ., , sez. lav., , 8 aprile 2000, n. 4475
Ove la copertura del rischio in caso di infortunio sul lavoro sia garantita al lavoratore con una polizza di assicurazione privata, il diritto all’indennizzo, vantato dal lavoratore nei confronti dell’assicuratore, si prescrive nel termine annuale previsto dall’art. 2952 c.c., disposizione questa che non è suscettibile di denuncia di incostituzionalità con riferimento al più favorevole regime della prescrizione triennale previsto dall’art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per le prestazioni nascenti dall’assicurazione obbligatoria in ragione della non comparabilità dei due regimi. Cass. civ., , sez. lav., , 9 giugno 1997, n. 5155
In tema di assicurazione privata dell’invalidità temporanea da infortuni sul lavoro o degli stati di malattia, il diritto all’indennizzo sorge per effetto del verificarsi della situazione di invalidità ed è soggetto, pertanto, alla prescrizione annuale prevista dall’art. 2952, comma 2, c.c. con decorso dal giorno della sopravvenienza del fatto assicurato (invalidità). Cass. civ., , sez. I, , 11 maggio 1994, n. 4596
Nel contratto di assicurazione privata contro gli infortuni da cui sia derivato un evento produttivo di lesioni corporali che abbiano determinato ricoveri ospedalieri, invalidità temporanea totale o parziale, postumi invalidanti di carattere permanente o la morte dell’infortunato, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell’infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell’assicurato, ai sensi dell’art. 2952 c.c. Pertanto, l’assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare non la data del sinistro ma quella in cui si è manifestato l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti. Cass. civ., , sez. III, 17 aprile 1992, n. 4735