Art. 2951 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Articolo 2951 - codice civile

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737 ss.) e dal contratto di trasporto (1678 ss.).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.
Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna (1687) della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679.

Articolo 2951 - Codice Civile

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737 ss.) e dal contratto di trasporto (1678 ss.).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.
Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna (1687) della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679.

Massime

Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall’art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione.  Cass. civ., sez. , III, , 30 novembre 2010, n. 24265

Quando venga proposta domanda atta a far valere la responsabilità contrattuale del vettore per mancata riconsegna della merce affidatagli, sia pure a causa di un furto, si applica la prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c., che decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire.  Cass. civ., , sez. III, , 13 novembre 2002, n. 15936

In mancanza di disposizioni speciali l’art. 1680 c.c. rende applicabile ad ogni tipo di contratto di trasporto anche l’art. 2951 c.c. concernente la prescrizione dei diritti derivanti dal medesimo contratto.  Cass. civ., , sez. III, , 30 novembre 2000, n. 15329

Il secondo comma dell’art. 2951 c.c., che prevede quale decorrenza della prescrizione il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa, si riferisce non solo al contratto di trasporto, ma anche a quello di spedizione.  Cass. civ., , sez. III, , 2 agosto 2000, n. 10129

Nel contratto di trasporto o in quello di spedizione, ove la cosa da trasportare sia stata rubata, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire.  Cass. civ., , sez. III, , 2 agosto 2000, n. 10129

Al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell’art. 2951 c.c., ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell’articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa.  Cass. civ., , sez. III, , 2 agosto 2000, n. 10129

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, la prescrizione annuale del credito dello spedizioniere nei confronti del vettore, conseguente all’inserimento nel contratto di trasporto della clausola di assegno e alla mancata riscossione, da parte del vettore, del prezzo della merce consegnata, il cui corso inizia a decorrere dopo il terzo mese dalla conclusione del contratto, non è interrotta o sospesa se vi sia stata già una precedente richiesta avente ad oggetto il credito (anche se eventualmente non formulata per iscritto) e la stessa sia stata già respinta per iscritto dal debitore, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva o sospensiva alla reiterazione di una richiesta già respinta per iscritto. (Omissis).  Cass. civ., , sez. III, , 29 gennaio 2003, n. 1272

Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che ove il mittente abbia prescritto l’accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione – costituente un’obbligazione accessoria – è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell’assegno, a norma dell’art. 1692 c.c. ed i diritti riferibili all’operazione sono anch’essi soggetti, come quelli nascenti dal contratto principale di trasporto, alla prescrizione breve annuale di cui all’art. 2951 c.c.  Cass. civ., , sez. III, , 10 maggio 1989, n. 2137

Per tutti i diritti nascenti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, è applicabile la prescrizione breve di un anno, prevista dall’art. 2951 cod. civ., se tali contratti siano stati stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162, la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione. Ne consegue che il termine breve si applica anche al diritto al risarcimento dei danni derivanti da ingiustificato recesso dal contratto stesso, trattandosi di ipotesi di responsabilità contrattuale.  Cass. civ., sez. , III, , 3 luglio 2014, n. 15231

La norma di cui all’art. 2 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82 (recante “Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi”, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162), la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto terzi soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, costituendo un’eccezione al principio generale per cui il contratto di trasporto, autonomo o parasubordinato che sia, è soggetto alla disciplina del lavoro autonomo e non a quella del lavoro subordinato, va interpretato restrittivamente ed è quindi applicabile nei soli casi in cui è stata espressamente prevista, restando quindi escluso che essa trovi applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ai quali continua ad applicarsi invece la norma dell’art. 2951 del c.c.  Cass. civ., sez. , III, , 30 novembre 2010, n. 24265

In tema di trasporto di merci su strada per conto terzi assoggettato alla disciplina delle c.d. tariffe “a forcella”, ai contratti relativi a tale forma di trasporto, sorti sulla base dei decreti legge n. 463 del 1992 e n. 19 del 1993, non convertiti ma i cui effetti siano stati fatti salvi dal successivo D.L. n. 82 del 1993 (art. 2), conv. nella legge n. 162 del 1993, si applica il maggior termine di prescrizione quinquennale (rispetto a quello annuale stabilito dall’art. 2951 c.c.) già previsto dai suddetti decreti legge non convertiti, poiché l’istituto della prescrizione è collegato alla finalità di garanzia della certezza del diritto, con la conseguenza che la scelta legislativa di un maggior termine rispetto a quello codificato dal citato art. 2951 c.c. e la scelta della salvaguardia degli effetti della novellazione anche per gli indicati decreti legge non convertiti, rende evidente l’interpretazione, costituzionalmente orientata, che tende, per un principio di uguaglianza, come parità di trattamento, a considerare unico il termine prescrizionale che consolida e prolunga l’esercizio del diritto verso colui che presta una costosa operazione di trasporto.  Cass. civ., , sez. III, , 11 febbraio 2010, n. 3082

Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall’art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far capo alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione; né sul termine di prescrizione applicabile spiega influenza la normativa tariffaria di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva (fra l’altro) di un sistema di tariffe «a forcella» con i trasporti di merce su strada, quando (come nella specie) si tratti di contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modifiche nella legge 27 maggio 1993, n. 162 che, per i contratti soggetti al detto sistema tariffario, prevede l’applicabilità della prescrizione quinquennale, dovendo altresì escludersi che tale ultima previsione possa somministrare elementi per una valutazione negativa, della legittimità costituzionale del citato articolo 2951 c.c. (la cui applicabilità ai trasporti effettuati in regime di parasubordinazione è stata peraltro già positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 365 del 1995) trattandosi del naturale evolvere del quadro legislativo.  Cass. civ., , sez. lav., , 13 settembre 1997, n. 9128

In caso di richiesta da parte del vettore, a seguito dell’esecuzione di una prestazione contrattuale di trasporto di merci, del maggior compenso dovuto in forza delle tariffe obbligatorie, cosiddette a forcella, fissate ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, trova applicazione (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, primo comma, del D.L. 29 marzo 1993 n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, che ha previsto l’applicabilità della prescrizione quinquennale ai diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi soggetti al citato sistema tariffario) la prescrizione breve annuale di cui all’art. 2951 c.c. (ritenuto da Corte cost. n. 365 del 1995 non costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., nella parte in cui non ne viene esclusa l’applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato), poiché, a norma degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c., il corrispettivo conforme a legge è automaticamente inserito nel contratto in sostituzione della clausola nulla apposta dalle parti e quindi anche il diritto al maggiore compenso effettivamente dovuto deriva dal contratto di trasporto e non costituisce, invece, un’autonoma obbligazione avente fonte nella legge o nel provvedimento tariffario sulla sua base emanato.  Cass. civ., , sez. lav., , 7 gennaio 1997, n. 42

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