Art. 2944 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Interruzione per effetto di riconoscimento

Articolo 2944 - codice civile

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (1309, 1870, 1988, 2720, 2966).

Articolo 2944 - Codice Civile

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (1309, 1870, 1988, 2720, 2966).

Massime

Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell’esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l’affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell’effetto interruttivo della prescrizione.  Cass. civ., sez. , L, , 15 giugno 2018, n. 15893

Il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.  Cass. civ., sez. , II, , 12 aprile 2018, n. 9097

Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.  Cass. civ., sez. , VI, , 27 marzo 2017, n. 7820

Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell’art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto. (omissis).  Cass. civ., sez., III, , 30 settembre 2015, n. 19529

A norma dell’art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e, pertanto, il riconoscimento deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo, né risulti comunque abilitato ad agire in suo nome o per suo conto, quale il professionista di fiducia incaricato dalla compagnia assicurativa di sottoporre l’assicurato contro gli infortuni a visita medico-legale.  Cass. civ., sez. , III, , 29 novembre 2012, n. 21248

Il riconoscimento di un debito quanto al capitale non implica anche il riconoscimento del debito di interessi moratori e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, ove non sia ad esso chiaramente riferito, stante l’autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale, che rende i relativi diritti suscettibili di negoziazione autonoma.  Cass. civ., , sez. I, , 16 novembre 2007, n. 23746

L’atto di riconoscimento di debito, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo, non ha natura negoziale nè carattere recettizio, sicché, qualora tale riconoscimento costituisca l’atto dal quale far decorrere la prescrizione del diritto di credito, il relativo termine deve farsi decorrere dal giorno in cui esso avvenne e non da quello in cui il creditore ne ebbe conoscenza.  Cass. civ., , sez. III, , 12 luglio 2007, n. 15598

Per aversi riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l’effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell’atto ), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà.  Cass. civ., , sez. lav., , 29 novembre 2005, n. 25943

Il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato ad elementi estranei alla volontà del debitore. Deve, pertanto, escludersi che possa configurarsi in guisa di atto interruttivo la circolare di un ente che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, per essere rivolta ad una platea più o meno estesa di destinatari, non attesta la piena consapevolezza di ogni singolo rapporto giuridico (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tale carattere ad una circolare delle Ferrovie dello Stato).  Cass. civ., , sez. lav., , 7 luglio 2004, n. 12531

Il pagamento di una somma che si assume pienamente satisfattoria della pretesa del creditore, pretesa della quale si contesti – contestualmente al pagamento – il maggior ammontare, non assume il significato di riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.  Cass. civ., , sez. lav., , 6 marzo 2004, n. 4632

Il riconoscimento del diritto che, a norma dell’art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all’art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, comunque, l’ammissione dell’esistenza del diritto della controparte.  Cass. civ., , sez. III, , 19 novembre 1999, n. 12833

Le trattative di amichevole composizione possono comportare l’interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all’esistenza, del diritto, sicché, “a fortiori”, l’effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del “quantum” e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l’ammissione del diritto stesso.  Cass. civ., sez. , III, , 24 settembre 2015, n. 18879

Le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all’interruzione della stessa per effetto del riconoscimento.  Cass. civ., sez. , III, , 29 settembre 2011, n. 19872

La rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell’art. 2937 c.c., ovvero l’interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell’art. 2944 c.c., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del “quantum”.  Cass. civ., sez. , III, , 14 luglio 2009, n. 16379

La trattativa per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937, terzo comma, c.c.  Cass. civ., sez. , III, , 17 ottobre 2002, n. 14748

Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., la dichiarazione con cui l’autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall’altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il dichiarante nega l’attualità del debito e, quindi, di dover adempiere.  Cass. civ., sez. , II, , 17 giugno 2011, n. 13395

Nella proposizione da parte del debitore della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l’intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell’obbligazione; mentre tale efficacia è, dunque, da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire detto effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. L’indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se essa importi o meno ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.  Cass. civ., sez. , III, , 24 novembre 2010, n. 23822

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