Art. 2943 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Interruzione da parte del titolare

Articolo 2943 - codice civile

La prescrizione è interrotta (1073, 1310) dalla notificazione (137 ss. c.p.c.) dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (163, 638 c.p.c.) ovvero conservativo (669 ss.) o esecutivo (474 ss., 491 c.p.c.).
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (2945; 34 ss., 105, 499 c.p.c.; 94 l. fall.).
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente (7 ss., 18 ss. c.p.c.).
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (1219, 1957) e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Articolo 2943 - Codice Civile

La prescrizione è interrotta (1073, 1310) dalla notificazione (137 ss. c.p.c.) dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (163, 638 c.p.c.) ovvero conservativo (669 ss.) o esecutivo (474 ss., 491 c.p.c.).
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (2945; 34 ss., 105, 499 c.p.c.; 94 l. fall.).
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente (7 ss., 18 ss. c.p.c.).
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (1219, 1957) e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Massime

L’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto.  Cass. civ., sez. , L, , 12 ottobre 2017, n. 24031

Ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto.  Cass. civ., sez. , lav. 25 novembre 2015, n. 24054

In tema d’interruzione della prescrizione, tanto l’atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell’art. 2943 cod. civ., quanto l’atto stragiudiziale, di cui all’ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell’effetto interruttivo, la conoscenza dell’atto – non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) – da parte del destinatario.  Cass. civ., sez. , VI-III, , 21 maggio 2013, n. 12480

La prova dell’avvenuta interruzione della prescrizione può essere ricavata anche in via presuntiva dallo scritto col quale il debitore, rispondendo a diffide o contestazioni del creditore, dimostri per ciò solo di avere ricevuto un atto avente tutte le caratteristiche della costituzione in mora.  Cass. civ., sez. , I, , 23 giugno 2008, n. 17018

L’atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. ha natura recettizia dovendo essere portato a conoscenza della controparte, con la conseguenza che tale atto non produce alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione in caso di nullità della notificazione di esso.  Cass. civ., , sez. II, , 26 agosto 1986, n. 5212

In materia di prescrizione, condizione di idoneità di un atto alla produzione di effetti interruttivi della prescrizione è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2934 e 2943 c.c., la sua provenienza dal titolare del diritto ovvero da soggetto che agisca quale suo valido rappresentante.  Cass. civ., , sez. III, , 3 dicembre 2002, n. 17157

Gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente a favore del soggetto che ha compiuto atti di interruzione, onde essi sono riferibili ad un soggetto diverso soltanto se il primo abbia agito nell’interesse di quest’ultimo, nella dichiarata qualità di suo legittimo rappresentante e mandatario. (Nella specie la S.C. ha escluso che atti interruttivi della prescrizione posti in essere da uno dei diversi creditori potessero produrre effetti a favore di altri, ove i primi non avessero ricevuto mandato). Cass. civ., , sez. III, , 12 gennaio 1999, n. 260

In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità – e dimostrabile con ogni mezzo di prova, anche presuntiva – non toglie all’atto la sua idoneità interruttiva, atteso che la disposizione dell’art. 1392 c.c. – secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere – trova applicazione, ai sensi dell’art. 1324 c.c., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per quello di costituzione in mora, ancorché, a norma dell’art. 1219 c.c., debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell’art. 1221 c.c. e, ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, c.c., anche quello di interrompere la prescrizione.  Cass. civ., , sez. lav., , 16 agosto 1993, n. 8711

Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l’assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).  Cass. civ., sez. , lav., , 3 febbraio 2017, n. 2965,

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’intimazione a corrispondere le differenze retributive dovute ad un lavoratore, fatta da un rappresentante sindacale che dichiari di agire nell’interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione).  Cass. civ., sez. , lav., , 9 maggio 2012, n. 7097

L’atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale recettizio, produce effetti anche quando il suo destinatario sia un incapace naturale, purché gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.  Cass. civ., sez. , VI-III, , 23 maggio 2018, n. 12658

L’atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c., anche qualora sia indirizzato al rappresentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito in tale qualità, benché privo del potere di rappresentanza, qualora risulti applicabile il principio dell’apparenza del diritto, che può essere invocato nei confronti dell’apparente rappresentato, nel caso in cui questi abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo il ragionevole convincimento che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Omissis ).  Cass. civ., sez. , III, , 28 agosto 2003, n. 12617

In caso di inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, di cui risponde unicamente lo Stato, l’atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto ad una qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all’adempimento.  Cass. civ., sez. , III, , 11 ottobre 2016, n. 20414

Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un ente a struttura articolata hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l’atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell’ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest’ultimo provveda ad inoltrare l’atto all’organo competente.  Cass. civ., sez. , I, , 27 luglio 2016, n. 15631

In tema di interruzione della prescrizione, posto che l’efficacia interruttiva va riconosciuta all’atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale efficacia all’atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all’avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, al fine anzidetto, l’effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 c.p.c., prevista solo per lo svolgimento dell’attività giudiziale; l’apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell’apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento.  Cass. civ., sez. , III, , 5 dicembre 2011, n. 25984

Gli atti di costituzione in mora, inviati dalla vittima di un fatto illecito causato dalla P.A. all’assicuratore della responsabilità civile di quest’ultima, sono inidonei ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, perché l’assicuratore del responsabile non ha alcuna obbligazione nei confronti del terzo danneggiato (al di fuori delle speciali ipotesi tassativamente previste dalla legge). Né il danneggiato può invocare una rappresentanza apparente dell’ente pubblico assicurato da parte della società assicuratrice, perché presupposto di tale rappresentanza è l’incolpevole affidamento del terzo, inconcepibile rispetto alla rappresentanza di una P.A., i cui atti debbono per legge sempre farsi per iscritto.  Cass. civ., sez. , III, , 10 marzo 2009, n. 5763

La lettera raccomandata con cui si provveda a costituire in mora una società in persona del suo legale rappresentante è idonea ad interrompere la prescrizione, ancorché inviata non alla sede della società ma al domicilio del detto rappresentante legale, non richiedendosi, come per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, l’osservanza delle regole previste dall’art. 145 c.p.c., bensì dovendosi ritenere che la società destinataria ne sia venuta a conoscenza tramite la persona di tale suo rappresentante.  Cass. civ., , sez. I, , 23 febbraio 2005, n. 3786

In tema di opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, sono dotati di efficacia interruttiva della prescrizione anche atti privi di sottoscrizione quando l’opponente non ne abbia tempestivamente contestato la riferibilità all’ente previdenziale e la ricezione.  Cass. civ., sez. , lav., , 4 marzo 2016, n. 4278

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario.  Cass. civ., , Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24822

Ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, primo comma, cod. civ., dell’azione revocatoria fallimentare, occorre aver riguardo al momento in cui l’atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario, e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale, atteso che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi. Tale regolamentazione non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo della notifica, mentre la prescrizione incide sul diverso profilo sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza del diritto del destinatario.  Cass. civ., sez. , I, , 29 novembre 2013, n. 26804

La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale (principio affermato con riferimento alla verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di riscatto dell’immobile locato da parte del conduttore, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392).  Cass. civ., sez. , III, , 8 giugno 2012, n. 9303

Ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, primo comma, c.c., in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l’atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso é stato affidato all’ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato (nella specie a mezzo del servizio postale), posto che l’esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d’impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell’atto notificato.  Cass. civ., sez. , III, , 19 agosto 2009, n. 18399

In materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. – secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso – ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall’ordinamento per l’interruzione della prescrizione di un determinato diritto – che ciò consenta di dubitare, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art. 414 c.p.c. e all’art. 2934 c.c.  Cass. civ., sez. , lav., , 11 giugno 2009, n. 13588

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