Art. 2942 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sospensione per la condizione del titolare

Articolo 2942 - codice civile

La prescrizione rimane sospesa (1073, 1166):
1) contro i minori (2) non emancipati (394) e gli interdetti per infermità di mente (245, 414 ss.), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità (386, 429 ss.);
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

Articolo 2942 - Codice Civile

La prescrizione rimane sospesa (1073, 1166):
1) contro i minori (2) non emancipati (394) e gli interdetti per infermità di mente (245, 414 ss.), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità (386, 429 ss.);
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

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