Art. 2941 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sospensione per rapporti tra le parti

Articolo 2941 - codice civile

La prescrizione rimane sospesa (1073, 1310, 2952; 168 l. fall.):
1) tra i coniugi (186);
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’art. 316 (1) o i poteri a essa inerenti (301, 317 bis, 409) e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore (346 ss.) o l’interdetto (424) soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (386), salvo quanto è disposto dall’art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato (392) o l’inabilitato (415, 424);
5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario (484, 490);
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche (11) e i loro amministratori (18), finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (2393) (2);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (1310).

Articolo 2941 - Codice Civile

La prescrizione rimane sospesa (1073, 1310, 2952; 168 l. fall.):
1) tra i coniugi (186);
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’art. 316 (1) o i poteri a essa inerenti (301, 317 bis, 409) e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore (346 ss.) o l’interdetto (424) soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (386), salvo quanto è disposto dall’art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato (392) o l’inabilitato (415, 424);
5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario (484, 490);
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche (11) e i loro amministratori (18), finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (2393) (2);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (1310).

Note

(1) Le parole «patria potestà» sono state sostituite dalle parole: «potestà di cui all’art. 316» dall’art. 210 della L. 19 maggio 1975, n. 151. La parola: «potestà» è stata poi, da ultimo, sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 92 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 262 dell’11 dicembre 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Massime

I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto; ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l’estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale.  Cass. civ., sez. , VI, , 8 maggio 2018, n. 11004

L’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un’eccezione in senso stretto, è rilevabile d’ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.  Cass. civ., sez. , II, , 15 ottobre 2009, n. 21929

La sospensione dei termini di prescrizione disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamità naturali, è rilevabile d’ufficio ed è deducibile senza limitazioni nel giudizio di cassazione.  Cass. civ., , sez. III, , 15 dicembre 2000, n. 15865

In tema di prescrizione, la sospensione (art. 2943 c.c.) e l’interruzione (art. 2941 c.c.) costituiscono istituti nettamente distinti, i quali non si presentano in rapporto di progressività, con la conseguenza che l’eccezione d’interruzione della prescrizione non può ritenersi né equipollente, né comprensiva di quella relativa alla sospensione.  Cass. civ., , sez. III, , 2 giugno 1993, n. 6901

La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.  Cass. civ., sez. , I, , 4 aprile 2014, n. 7981

La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, prevista dall’art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un’attenuazione del vincolo.  Cass. civ., sez. , III, , 1 aprile 2014, n. 7533

L’art. 2941, n. 6, del codice civile, che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni, perché la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale; peraltro, esclusa l’interpretazione analogica in materia di cause di sospensione della prescrizione, nemmeno l’interpretazione estensiva potrebbe giustificarsi sul piano logico-sistematico, atteso che le cause di sospensione si ricollegano a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti, mentre, nella specie, il liquidatore (o il collegio dei liquidatori), pur operando nell’interesse dei creditori, non è tenuto ad osservare eventuali direttive da questi provenienti.  Cass. civ., , sez. lav., , 10 febbraio 2009, n. 3270

La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, primo comma n. 6, c.c. postula che per legge o in virtú di un provvedimento del giudice si eserciti in concreto l’amministrazione di beni altrui.  Cass. civ., , sez. III, , 2 marzo 2004, n. 4187

L’azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.  Cass. civ., sez. , I, , 4 dicembre 2015, n. 24715

In tema di responsabilità degli amministratori delle società di capitali la relativa disciplina è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto; ne consegue che, accertato il predetto inserimento dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative dell’ente, si ha sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione di responsabilità prevista per gli amministratori finché sono in carica, ai sensi dell’art. 2941 n.7 c.c. (omissis).  Cass. civ., , sez. I, , 12 marzo 2008, n. 6719

In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l’art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.  Cass. civ., , sez. I, , 12 giugno 2007, n. 13765

In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2941, n. 8, c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello).  Cass. civ., sez. , lav., , 7 marzo 2019, n. 6677

In tema di sospensione della prescrizione, in virtù dei principi di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni negoziali, e stante la forza di legge che il contratto assume tra le parti, costituisce doloso occultamento del debito, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2941 n. 8 c.c., l’omessa comunicazione circa il maturare del presupposto per la riscossione del dovuto ove sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell’evento considerato nella clausola contrattuale che ha disposto il differimento del pagamento.  Cass. civ., sez. , II, , 30 settembre 2016, n. 19567

L’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione.  Cass. civ., sez. , lav., , 13 ottobre 2014, n. 21567

La semplice dichiarazione del venditore di un immobile circa l’assenza di interventi edilizi non assentiti non integra dolo per mendacio, ai fini della sospensione della prescrizione delle azioni di garanzia, dovendo il giudice di merito verificare, agli effetti dell’art. 2941, n. 8, c.c., se la dichiarazione, obiettivamente contraria al vero, sia stata caratterizzata da consapevolezza dell’esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza che potesse derivarne la legittima convinzione del compratore circa la regolarità urbanistica dell’immobile.  Cass. civ., sez. , II, , 20 agosto 2013, n. 19240

In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l’occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un’informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Omissis).  Cass. civ., sez. , III, , 29 gennaio 2010, n. 2030

L’atto scritto con cui il debitore induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e, quindi, non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, comma primo, n. 8, c.c., ma può soltanto dare luogo ad un riconoscimento del debito con l’efficacia interruttiva prevista prevista dall’art. 2944 c.c.  Cass. civ., , sez. lav., , 8 maggio 2003, n. 7039

La operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dell’art. 2941 n. 8 c.c. presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito al creditore. Detta prova si concreta nell’accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore.  Cass. civ., , sez. III, , 17 luglio 2002, n. 10382

Ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge.  Cass. civ., , sez. III, , 11 novembre 1998, n. 11348

La causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 8 (secondo il quale la prescrizione resta sospesa ove il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, e fino alla scoperta di esso) viene meno dal momento della mera scoperta del dolo da parte del creditore, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale del dolo con sentenza passata in giudicato.  Cass. civ., , sez. II, , 1 dicembre 1995, n. 12422

La mancata comunicazione al mittente da parte del vettore della riscossione del prezzo della merce per effetto della clausola cosiddetta di assegno, integra soltanto un comportamento omissivo concretante un inadempimento contrattuale, ma non costituisce causa sospensiva della prescrizione a norma dell’art. 2941, n. 8 c.c. del diritto del mittente di agire nei confronti del vettore per l’adempimento della propria obbligazione, richiedendosi ai fini della norma richiamata che il debitore ponga in essere un atto doloso preordinato all’occultamento del proprio debito.  Cass. civ., , sez. II, , 13 luglio 1993, n. 7697

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