Art. 2940 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pagamento del debito prescritto

Articolo 2940 - codice civile

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Articolo 2940 - Codice Civile

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Massime

La previsione di cui all’art. 2940 cod. civ., secondo cui non è ammessa la ripetizione di somme pagate in adempimento di debiti prescritti, non è applicabile qualora l’attore in restituzione deduca l’insussistenza originaria o sopravvenuta del debito, agendo a tal fine ex art. 2033 cod. civ. (Omissis).  Cass. civ., sez. , III, , 18 settembre 2014, n. 19654

L’applicazione dell’art. 2940 cod. civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la “ratio” della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme.  Cass. civ., sez. , III, , 18 settembre 2014, n. 19654

La spontaneità del pagamento che, ai sensi dell’art. 2940 c.c., impedisce di ripetere quanto è stato pagato in adempimento di un debito prescritto, è richiesta al fine di evitare che chi abbia pagato, pur non essendovi più tenuto, possa pentirsi chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, e presuppone quindi l’autonoma iniziativa dell’adempiente, senza alcuna influente situazione di necessità, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera assenza di violenza fisica o morale.  Cass. civ., , sez. lav., , 17 aprile 1996, n. 3636

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