Art. 2938 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Non rilevabilità d'ufficio

Articolo 2938 - codice civile

Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (112 c.p.c.).

Articolo 2938 - Codice Civile

Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (112 c.p.c.).

Massime

In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.  Cass. civ., sez. , L, , 29 novembre 2019, n. 31282

L’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte terrritoriale che, pronunciandosi su opposizione avverso ruolo esattoriale per crediti previdenziali fondata sulla prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, correttamento non aveva preso in esame l’eventuale prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica delle cartelle medesime).  Cass. civ., sez. , VI, , 23 maggio 2019, n. 14135

La rilevabilità della prescrizione dell’azione esperita dallo attore non è esclusa dal fatto che il convenuto, eccependo l’avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, l’abbia qualificato come termine di decadenza invece che di prescrizione, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti.  Cass. civ., sez. , lav., , 7 agosto 2018, n. 20611

La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l’onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia”.  Cass. civ., sez. , III, , 5 luglio 2017, n. 16486

L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.  Cass. civ., sez. , I, , 27 luglio 2016, n. 15631

La questione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell’art. 2947 c.c.) attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge, la cui rilevazione non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d’ufficio.  Cass. civ., sez. , I, , 16 maggio 2016, n. 9993

… Né rileva la genericità o l’errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere-dovere del giudice di esaminare l’eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte.  Cass. civ., sez. , lav., , 23 agosto 2004, n. 16573

L’eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale.  Cass. civ., , sez. lav. 23 febbraio 2004, n. 3578

In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso.  Cass. civ., , Sezioni Unite, , 25 luglio 2002, n. 10955

Anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 e seguenti c.c., è applicabile il principio di cui all’art. 2938 che fa divieto al giudice di rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta. Ne consegue che quando la parte abbia genericamente eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere ex adverso, deve ritenersi come opposta la prescrizione estintiva e non quella presuntiva dell’estinzione del credito.  Cass. civ., sez. , II, , 1 luglio 1996, n. 5959

L’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità validamente sollevata da uno dei convenuti con l’azione di divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all’eredità fa si che il diritto all’accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.  Cass. civ., , sez. II, , 12 gennaio 1996, n. 178

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