L’assegnatario, se subisce l’evizione (1483, 2921) della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese (96 c.p.c.).
L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi (1955, 2881, 2926).