Art. 2925 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Norme applicabili all'assegnazione forzata

Articolo 2925 - codice civile

Le norme concernenti la vendita forzata (2919 ss.) si applicano anche all’assegnazione forzata (2798; 505 c.p.c.), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Articolo 2925 - Codice Civile

Le norme concernenti la vendita forzata (2919 ss.) si applicano anche all’assegnazione forzata (2798; 505 c.p.c.), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

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