Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti (1605) non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali (2643, 2812, 2918; 555 c.p.c.).