Art. 292 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Divieto di adozione per diversità di razza

Articolo 292 - codice civile

[L’adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.
Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dall’osservanza di questa disposizione.]

Articolo 292 - Codice Civile

[L’adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.
Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dall’osservanza di questa disposizione.]

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