Art. 2919 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetto traslativo della vendita forzata

Articolo 2919 - codice civile

La vendita forzata (503 c.p.c.) trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147, 1153, 2920). Non sono però opponibili all’acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione (2643, 2913; 498 ss. c.p.c.).

Articolo 2919 - Codice Civile

La vendita forzata (503 c.p.c.) trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147, 1153, 2920). Non sono però opponibili all’acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione (2643, 2913; 498 ss. c.p.c.).

Massime

La vendita forzata trasferisce all’acquirente, ai sensi dell’art. 2919 c.c., tutti e solo i diritti già spettanti sulla cosa al debitore che ha subito l’espropriazione, mentre la tutela dei diritti che i terzi vantino sul medesimo bene (nella specie, sulla quota di un immobile già oggetto di comunione legale tra il debitore esecutato ed il terzo estraneo alla procedura) si realizza nel caso, come nella specie, di terzo altresì nel possesso del bene ancora non consegnato anche mediante l’opposizione all’esecuzione forzata, ex art. 615 c.p.c., per far accertare in tale giudizio che il bene stesso non apparteneva (o non del tutto) al soggetto che ha subito l’espropriazione ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante e agli intervenuti, apparteneva per intero o “pro quota” all’opponente, conseguendone, in caso di esito positivo, il difetto, in capo all’aggiudicatario del bene, del potere di procedere all’esecuzione.  Cass. civ., sez. , III, , 12 gennaio 2011, n. 517

L’acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, in quanto da ricollegarsi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato. Cass. civ., sez. , II, , 22 settembre 2010, n. 20037

Le regole sui modi di acquisto della proprietà, sulla portata del principio consensualistico in materia di effetti reali del contratto e sulla conseguente considerazione della natura e della funzione della vendita ad efficacia reale immediata, risultano in via di principio applicabili alla vendita forzata, anche in sede fallimentare. Ne consegue che, nel caso di limitazioni al contenuto del diritto acquistato dall’aggiudicatario definitivo – da identificarsi con la facoltà, di cui gode il proprietario ex art. 832 c.c., di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo – quali la clausola, contenuta nella ordinanza di vendita, relativa all’acquisto dell’immobile «nello stato di fatto e di diritto» in cui si trova, è opponibile all’aggiudicatario il godimento spettante al terzo, in dipendenza di contratto di affitto dell’azienda in corso con la curatela al momento dell’aggiudicazione dell’immobile aziendale. Ciò, peraltro, non esclude che, in applicazione della disciplina della fruttificazione, competa al proprietario subentrante un corrispettivo per il godimento del bene protratto dopo il trasferimento della proprietà del bene a causa del protrarsi della durata dell’affitto.  Cass. civ., , sez. I, , 7 giugno 1999, n. 5550

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