Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (491 c.p.c.) e dei creditori che intervengono nell’esecuzione (498 ss. c.p.c.) gli atti che importano vincoli di indisponibilità (167, 1980), se non sono stati trascritti (2644 ss., 2647, 2684, 2685, 2693; 555 c.p.c.) prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili (812) o beni mobili iscritti in pubblici registri (815, 2647, 2649, 2683, 2685, 2687, 2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento (2704).
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione (2643, 2644, 2652, 2653), se sono trascritti successivamente al pignoramento (2693).