Art. 2911 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Beni gravati da pegno o ipoteca

Articolo 2911 - codice civile

Il creditore che ha pegno (2784) su beni del debitore non può pignorare (491, 502 c.p.c.) altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno (2796). Non può parimenti, quando ha ipoteca (2808), pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca (2808; 502, 544, 558 c.p.c.).
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni (2746, 2755 ss., 2770 ss.).

Articolo 2911 - Codice Civile

Il creditore che ha pegno (2784) su beni del debitore non può pignorare (491, 502 c.p.c.) altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno (2796). Non può parimenti, quando ha ipoteca (2808), pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca (2808; 502, 544, 558 c.p.c.).
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni (2746, 2755 ss., 2770 ss.).

Massime

L’opposizione con cui il debitore faccia valere la disposizione di cui all’art. 2911 c.c., per la mancata esecuzione su beni costituiti in pegno da un terzo, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con essa non viene denunciato un limite legale all’esecuzione; infatti, l’art. 2911 c.c. non si applica al caso in cui il pegno sia costituito da un terzo, sicché l’esecuzione non incontra il limite della necessaria sottoposizione a pignoramento dei beni gravati da pegno.  Cass. civ. sez. I, , 17 gennaio 2007, n. 1033

La riduzione del pignoramento, purché restino assoggettati ad esecuzione solo immobili ipotecati, può essere disposta in base all’art. 496 c.p.c., sebbene ciò comporti che ad essere liberati siano altri beni ipotecati, senza che ciò significhi sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione (che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto). Difatti, gli artt. 2911 c.c. e 558 c.p.c. perseguono lo scopo che, ad essere pignorati, siano prima gli immobili ipotecati e poi gli altri immobili, ma, purché all’espropriazione restino assoggettati immobili ipotecati, non escludono che altri immobili, ipotecati o meno, vi siano sottratti, se si delinea una situazione di eccesso nel ricorso all’espropriazione. (omissis).  Cass. civ., , sez. III, , 16 gennaio 2006, n. 702

Non è precluso, al creditore garantito dal pegno, di munirsi di un titolo esecutivo e di sottoporre (al fine di tentare di realizzare per intero la soddisfazione del credito) a pignoramento altri beni del debitore, purché, nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 2911 c.c., sottoponga ad esecuzione anche il bene gravato da pegno.  Cass. civ., , sez. III, , 11 novembre 1997, n. 11122

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