Art. 2910 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Oggetto dell'espropriazione

Articolo 2910 - codice civile

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore (170, 188, 326, 2740), secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (474 ss., 483 ss. c.p.c.).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito (2786, 2858, 2868) o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (2901 ss., 2905; 602 ss. c.p.c.).

Articolo 2910 - Codice Civile

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore (170, 188, 326, 2740), secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (474 ss., 483 ss. c.p.c.).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito (2786, 2858, 2868) o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (2901 ss., 2905; 602 ss. c.p.c.).

Massime

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali).  Cass. civ., sez. , III, , 14 maggio 2019, n. 12715

La regola generale dell’assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Conseguentemente, per la realizzazione di crediti di terzi verso la P.A., non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell’ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l’ente e il contribuente.  Cass. civ., sez. , III, , 5 maggio 2009, n. 10284

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