Art. 2907 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Attività giurisdizionale

Articolo 2907 - codice civile

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria (117 c.p.c.) su domanda di parte (99, 100, 163 c.p.c.) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero (69 c.p.) o d’ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domande delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (1).

Articolo 2907 - Codice Civile

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria (117 c.p.c.) su domanda di parte (99, 100, 163 c.p.c.) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero (69 c.p.) o d’ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domande delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (1).

Note

(1) [Comma da ritenersi abrogato in quanto le associazioni professionali obbligatorie, rappresentative per legge, sono state sciolte dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.]

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