Art. 2903 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prescrizione dell'azione

Articolo 2903 - codice civile

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (2934 ss.).

Articolo 2903 - Codice Civile

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (2934 ss.).

Massime

La disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (omissis).  Cass. civ., sez. , III, , 24 marzo 2016, n. 5889

Nel giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, sicché trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell’art. 2903 cod. civ., dalla data dell’atto impugnato, mentre il compimento di un atto interruttivo della stessa da parte di uno dei creditori, cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare.  Cass. civ., sez. , III, , 20 marzo 2015, n. 5586

Il termine che ha natura prescrizionale (e non già decadenziale) per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare è quello di cinque anni previsto per la revocatoria ordinaria dall’art. 2903 c.c. (applicabile, quanto alla sola durata, anche alla revocatoria fallimentare, in ragione del rinvio operato dall’art. 66 legge fallimentare), ma non decorre dalla data dell’atto, come prescritto in tema di revocatoria ordinaria (dal medesimo art. 2903 c.c., che ha carattere di specialità in ordine alla decorrenza del termine trovando applicazione alla sola ipotesi in cui l’atto revocabile sia anteriore al sorgere del credito, mentre negli altri casi previsti dall’art. 2901 c.c. tale decorrenza coincide con l’esperibilità dell’azione revocatoria), bensì – stante l’esistenza di differenze strutturali tra le due azioni, che giustificano la disciplina differenziata – opera il principio generale (ex art. 2935 c.c.) secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi dal momento della dichiarazione di fallimento.  Cass. civ., , sez. I, , 15 maggio 1997, n. 4296

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