Art. 2896 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Aggiudicazione al terzo acquirente

Articolo 2896 - codice civile

Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto (2643, 2655; 586 c.p.c.).

Articolo 2896 - Codice Civile

Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto (2643, 2655; 586 c.p.c.).

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