Entro il termine (2892) di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 ss.) o dei relativi fideiussori (1936 ss.) ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni (2898, 2899; 555 c.p.c.) con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile (16, 26, 192 c.p.c.), purché adempia le condizioni che seguono (795 c.p.c.):
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato (795 c.p.c.);
3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra (576 c.p.c.);
4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta (2893, 2899).