Art. 289 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Azioni esperibili dopo la legittimazione

Articolo 289 - codice civile

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell’articolo 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.

Articolo 289 - Codice Civile

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell’articolo 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.

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