La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell’articolo 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.