Art. 2888 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rifiuto di cancellazione

Articolo 2888 - codice civile

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria (113 att.; 737 c.p.c.).

Articolo 2888 - Codice Civile

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria (113 att.; 737 c.p.c.).

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