Salvo diversa disposizione di legge (1197, 1276, 2899, 2926, 2927), se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla (1418 ss.) o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca (2879) e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data (2852).