In tema di ipoteca, la distinzione – presupposta dall’art. 2880 c.c. – tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore (o il suo avente causa), per evitare la prescrizione dell’ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l’ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell’ipotesi prevista dall’art. 20 del r.d. 646 del 1905 (applicabile “ratione temporis”), che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l’azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi. Cass. civ., sez. , III, , 28 agosto 2019, n. 21752
La prescrizione dell’ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell’art. 2880 c.c., determina l’estinzione dell’effetto dell’iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell’immobile conceda l’ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l’estinzione dell’iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l’estinzione dell’iscrizione dell’ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell’ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo. Cass. civ., sez. , III, , 28 agosto 2019, n. 21752
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