Le spese necessarie per eseguire la riduzione (2846), anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore (2838, 2872), nel quale caso sono a carico di quest’ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti (91, 92 c.p.c.).