Art. 2860 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Capacità per il rilascio

Articolo 2860 - codice civile

Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare (2, 320, 375, 394, 424, 428, 1425).

Articolo 2860 - Codice Civile

Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare (2, 320, 375, 394, 424, 428, 1425).

Istituti giuridici

Novità giuridiche