Art. 2857 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Limiti della surrogazione

Articolo 2857 - codice civile

La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo (2868), né sui beni alienati dal debitore (2858), quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente (2644).
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale (2818, 2828), il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto (2843); per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione (2852) dal quale risulta l’incapienza (2843; 596 c.p.c.; 179 att. c.p.c.).

Articolo 2857 - Codice Civile

La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo (2868), né sui beni alienati dal debitore (2858), quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente (2644).
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale (2818, 2828), il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto (2843); per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione (2852) dal quale risulta l’incapienza (2843; 596 c.p.c.; 179 att. c.p.c.).

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