Art. 2855 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Estensione degli effetti dell'iscrizione

Articolo 2855 - codice civile

L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione (2846) e rinnovazione (2847) e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione (499, 563 ss. c.p.c.). Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi (1282) fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione (2839). La collocazione degli
interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento (492, 555 c.p.c.; 54 l. fall.), ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data (576 c.n.).
L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data della vendita (2857; 574, 581 c.p.c.; 54 l. fall.).

Articolo 2855 - Codice Civile

L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione (2846) e rinnovazione (2847) e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione (499, 563 ss. c.p.c.). Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi (1282) fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione (2839). La collocazione degli
interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento (492, 555 c.p.c.; 54 l. fall.), ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data (576 c.n.).
L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data della vendita (2857; 574, 581 c.p.c.; 54 l. fall.).

Massime

Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l’ambito operativo dei commi 2 e 3 dell’art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli “interessi corrispettivi”, individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli “interessi moratori” (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all’anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell’estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta “ex lege” al tasso legale. Il riferimento cronologico “alla data del pignoramento” contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell’art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all’atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).  Cass. civ., sez. , III, , 2 marzo 2018, n. 4927

Ai sensi del terzo comma dell’art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario anche gli interessi, al tasso legale via via vigente, che siano maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento, ovvero al momento dell’intervento in giudizio (per i crediti azionati a norma dell’art. 105 cod. proc. civ.), e sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca, qualunque natura essi abbiano, moratoria o corrispettiva, non potendosi escludere i primi, sia per l’impossibilità di operare una lettura dell’art. 2855 cod. civ. che correli il comma terzo al secondo (che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi), sia perché dal termine dell’annata in corso al momento del pignoramento possono decorrere solo quelli moratori.  Cass. civ., sez. , III, , 28 luglio 2014, n. 17044

Il diritto di privilegio scaturente dall’ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 c.c., e non al diverso saggio d’interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito.  Cass. civ., sez. , III, , 15 gennaio 2013, n. 775

Ai fini della collocazione di tutti gli interessi contemplati nell’art. 2855 c.c. nello stesso grado del capitale, è possibile che il creditore indichi nella nota d’iscrizione una somma riferita agli interessi stessi, sia limitandola a quelli convenzionali c.d. triennali, sia comprendendovi gli interessi legali ai sensi del terzo comma della menzionata norma, ovvero aggiungendo un’ulteriore somma da riferire a questi ultimi interessi; in queste ipotesi il creditore non potrà pretendere l’estensione della garanzia oltre la somma iscritta, ai sensi dei commi secondo e terzo dell’art. 2855 c.c., restando la prelazione limitata alle somme specificatamente indicate nella nota. Ne consegue che, nel caso in cui, invece, il creditore ipotecario voglia avvalersi delle deroghe che le norme richiamate prevedono alla regola dell’inestensibilità dell’ipoteca agli accessori, lo stesso dovrà, nella medesima nota d’iscrizione, enunciare che il credito è produttivo d’interessi e ne dovrà indicare il tasso.  Cass. civ., sez. , VI, , 6 marzo 2012, n. 3494

In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855, commi secondo e terzo, c.c., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l’espressione “capitale che produce interessi” circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore.  Cass. civ., sez. , III, , 24 ottobre 2011, n. 21998

Il creditore può iscrivere ipoteca per una somma globale per gli interessi convenzionali «triennali», lasciando invece che gli interessi legali successivi al «triennio», che ugualmente godono della collocazione nello stesso grado del capitale, vengano collocati solo quando siano accertate le variabili del tasso degli interessi legali e del tempo tra l’anno successivo al pignoramento e la data della vendita.  Cass. civ., , sez. III, , 18 febbraio 2000, n. 1869

Gli effetti dell’iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 2855 c.c., senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell’ammontare della somma per la quale è stata compita l’iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nell’iscrizione.  Cass. civ., , sez. III, , 18 febbraio 2000, n. 1869

In virtù dell’art. 2855 c.c., e nei limiti temporali da tale norma indicati, l’iscrizione ipotecaria di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, senza necessità di iscrivere una somma distinta per tali interessi, essendo sufficiente l’indicazione del loro tasso per ottenere rispetto ad essi l’estensione della iscrizione.  Cass. civ., , sez. I, , 7 aprile 1995, n. 4069

L’estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855, secondo e terzo comma, c.c., opera anche in relazione all’espropriazione immobiliare individuale relativa ai crediti per mutuo fondiario soggetti alla disciplina del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, come integrata dal d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla legge 6 giugno 1991, n. 175 (disciplina applicabile “ratione temporis”), sicché l’iscrizione di crediti per il capitale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato, ma soltanto nella misura legale, limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento.  Cass. civ., sez. , III, , 29 aprile 2015, n. 8696

All’espropriazione immobiliare individuale fondata su credito fondiario, a cui sia applicabile (come nella specie) “ratione temporis” il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, non si estende, in materia di interessi, la disciplina generale dettata dall’art. 2855 c.c. (che prevede rigorosi limiti con riguardo agli effetti dell’iscrizione ipotecaria sugli interessi dovuti), bensì la normativa speciale, da considerarsi prevalente, individuata nello stesso T.U. n. 646 del 1905, in funzione della quale deve considerarsi garantito il recupero integrale di tutto il dovuto a titolo di interessi al tasso contrattualmente stabilito.  Cass. civ., , sez. III, , 5 maggio 2009, n. 10297

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