Art. 2854 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ipoteche iscritte nello stesso grado

Articolo 2854 - codice civile

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado (2853) sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.

Articolo 2854 - Codice Civile

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado (2853) sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.

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