Art. 2852 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Grado dell'ipoteca

Articolo 2852 - codice civile

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione (518, 2848), anche se è iscritta per un credito condizionale (1353 ss.). La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

Articolo 2852 - Codice Civile

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione (518, 2848), anche se è iscritta per un credito condizionale (1353 ss.). La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

Massime

Il credito di chi si surroghi nella posizione del creditore ipotecario, a seguito di cessione annotata a margine della iscrizione ipotecaria, prende lo stesso grado dell’ipoteca iscritta, ma il privilegio ipotecario non si estende alle spese necessarie per l’annotazione, avendo quest’ultima solo funzione di opponibilità ai terzi della modifica soggettiva del credito e non partecipando della funzione di costituzione o di mantenimento della ipoteca.  Cass. civ., sez. , III, , 29 gennaio 2016, n. 1671

Deve escludersi la possibilità di un’ipoteca per crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell’art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi.  Cass. civ., sez. , III, , 27 agosto 2014, n. 18325

In tema di credito fondiario e con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 3 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (applicabile ratione temporis ), deve ritenersi, in base ai principi generali ricavabili dall’art. 2852 c.c. (non derogati dalla disciplina suddetta ) in tema di ipoteca per crediti condizionali, che l’ipoteca indicata nel primo comma del citato art. 3 destinata a garantire un credito futuro, che nascerà a condizione dell’effettiva erogazione della somma mutuata, ha effetti e prende grado al momento dell’iniziale iscrizione e non già al momento della successiva annotazione nei registri della quietanza relativa all’erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve ad una funzione meramente accessoria e servente rispetto all’iscrizione originaria.  Cass. civ., , sez. I, , 24 febbraio 2004, n. 3613

La garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti già esistenti, ovvero a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (art. 2852 c.c.), non può essere validamente concessa, in sede di apertura di credito «di firma», con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell’ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito da esso dipendente.  Cass. civ., , sez. I, , 23 marzo 1994, n. 2786

Istituti giuridici

Novità giuridiche