Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo (2809), essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione (2839, 2872 ss.).
Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore (2809, 2839).