Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine (2008) o al portatore (2003) possono essere garantite con ipoteca.
Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta (2839) a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori (2011, 2887); questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’art. 2843 (2845).
Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti (2410, 2413, 2414) è iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato (2674) il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato (2417, 2418, 2833, 2845). Per l’annotazione (2843) deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina (2839; 559 c.n.).