Art. 2830 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente

Articolo 2830 - codice civile

Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario (484 ss.) o se si tratta di eredità giacente (528 ss.), non possono essere iscritte ipoteche giudiziali (2818) sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

Articolo 2830 - Codice Civile

Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario (484 ss.) o se si tratta di eredità giacente (528 ss.), non possono essere iscritte ipoteche giudiziali (2818) sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

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