Art. 2829 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Iscrizione sui beni del defunto

Articolo 2829 - codice civile

L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi (2648, 2660 ss.), l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro (2851).

Articolo 2829 - Codice Civile

L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi (2648, 2660 ss.), l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro (2851).

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