Art. 2821 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Concessione d'ipoteca

Articolo 2821 - codice civile

L’ipoteca può essere concessa (375) anche mediante dichiarazione unilaterale (1987, 2868). La concessione deve farsi per atto pubblico (2699) o per scrittura privata (2703, 2835), sotto pena di nullità (1334, 1350, 2674, 2725, 2882; 41, 565 c.n.).
Non può essere concessa per testamento (587).

Articolo 2821 - Codice Civile

L’ipoteca può essere concessa (375) anche mediante dichiarazione unilaterale (1987, 2868). La concessione deve farsi per atto pubblico (2699) o per scrittura privata (2703, 2835), sotto pena di nullità (1334, 1350, 2674, 2725, 2882; 41, 565 c.n.).
Non può essere concessa per testamento (587).

Massime

L’atto costitutivo d’ipoteca si configura ordinariamente come negozio unilaterale, potendo constare anche della sola volontà del concedente, senza che vi sia bisogno, per la nascita del vincolo, dell’accettazione del creditore, la quale fa invece assumere al negozio struttura contrattuale, come risultante di un accordo bilaterale tra concedente e beneficiario; in ogni caso, il rapporto che ne deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d’ipoteca, ed il debitore ne è parte esclusivamente nell’ipotesi in cui abbia concesso ipoteca su un bene che gli appartiene, mentre vi rimane estraneo nell’ipotesi in cui l’ipoteca sia stata data da un terzo; in quest’ultimo caso, benchè il rapporto si richiami all’obbligazione principale e sia stato costituito con riferimento alla sua persona, il debitore non assume la posizione di litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto costitutivo d’ipoteca, che dev’essere promosso esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto ipotecario, le sole aventi interesse alla conservazione dell’efficacia della garanzia.  Cass. civ., , sez. III, , 14 ottobre 2005, n. 19963

La concessione dell’ipoteca può avvenire sia per atto pubblico che per scrittura privata (art. 2821, primo comma, c.c.), con la conseguenza che la procura, che conferisca al rappresentante il potere di concedere ipoteca sui beni del rappresentato, può rivestire la forma della scrittura privata autenticata.  Cass. civ., , sez. I, , 6 luglio 1993, n. 7384

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