Art. 2818 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Provvedimenti da cui deriva

Articolo 2818 - codice civile

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore (2828, 2830, 2874; 278, 279 c.p.c.).
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto (2836; 655 c.p.c.).

Articolo 2818 - Codice Civile

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore (2828, 2830, 2874; 278, 279 c.p.c.).
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto (2836; 655 c.p.c.).

Massime

In tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l’assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza originaria o sopravvenuta di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l’estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’art. 2884 c.c. (omissis ).  Cass. civ., sez. , I, , 6 luglio 2004, n. 12309

Non è precluso al creditore, che a garanzia del suo credito abbia iscritto ipoteca convenzionale su alcuni beni del debitore, di iscrivere ipoteca giudiziale su altri beni in base a sentenza di condanna o a decreto ingiuntivo esecutivo, emessi per lo stesso credito, salvo il diritto del debitore alla riduzione.  Cass. civ., , sez. III, , 22 settembre 2000, n. 12536

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