L’ipoteca iscritta sul terreno sul quale insiste, già al momento della costituzione della garanzia, un capannone industriale si estende anche alla costruzione in virtù del principio della normale estensione dell’ipoteca all’intero immobile, nei limiti in cui si estende il diritto di proprietà ai sensi dell’art. 840 c.c. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto alla società di leasing, che aveva acquistato e concesso in locazione finanziaria un capannone industriale, il diritto di ottenere dall’utilizzatrice il rimborso della somma erogata per la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta sul terreno al quale era incorporato il capannone). Cass. civ., sez. , III, , 3 settembre 2019, n. 21993
In caso di conferimento in società di un’azienda, comprensiva di un opificio completo di macchinari, anche questi ultimi sono assoggettabili all’imposta di trascrizione cui siano stati assoggettati gli immobili conferiti, atteso che le pertinenze mobiliari sono capaci di ipoteca insieme all’immobile, per il testuale disposto dell’art. 2810 c.c., cui fa eco (con riferimento alla normativa precedente alla riforma tributaria) il combinato disposto dell’art. 1, primo e secondo comma, e dell’art. 4, secondo comma della legge sulle imposte ipotecarie 25 giugno 1943, n. 540. L’applicazione della suddetta imposta non è condizionata alla trascrizione dell’atto, essendo sufficiente il verificarsi del presupposto dell’imposta di registro, ossia la stipulazione di atti tra vivi traslativi di diritti capaci di ipoteca. Cass. civ., , sez. I, , 21 dicembre 1990, n. 12153
Il vincolo ipotecario su uno stabilimento industriale si estende ai macchinari in esso impiegati solo quando questi assumano la natura di accessioni dell’immobile (art. 2811 c.c.), nel senso che siano fisicamente connessi al fabbricato, non per mere esigenze di stabilità nel loro impiego, ma con mezzi coesivi tali da realizzare, in termini d’incorporazione, una cosa complessa. All’infuori di tale ipotesi, infatti, l’estensione del suddetto vincolo non può essere fondata sul disposto dell’art. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenze di immobili, tenuto conto che la qualità di pertinenza, riguardante il bene accessorio destinato a rendere possibile o più proficuo il godimento o lo sfruttamento del bene principale, non è ravvisabile nei rapporti fra le componenti di un complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad un’unitaria funzione. Cass. civ., , Sezioni Unite, , 9 aprile 1984, n. 2257